Cos’è la conformità urbanistica?
La conformità urbanistica è la verifica di rispondenza tra il progetto, allegato al titolo edilizio (licenza, concessione, permesso a costruire, etc …) e lo stato dei luoghi riscontrato al momento del sopralluogo. Nel corso degli anni è possibile che siano state effettuate delle modifiche nelle proprietà private, queste dovranno risultare da apposita autorizzazione urbanistica presentata presso il comune di appartenenza.
L’art. 9bis del DPR 380/2001 cd. Stato legittimo del fabbricato, dispone in maniera chiara ed inequivocabile, quali controlli deve effettuare il tecnico, anche nel caso in cui non sia disponibile il progetto, al fine di attestare la conformità urbanistica.
La tolleranza costruttiva nella conformità urbanistica
La realizzazione può discostare dal progetto, a tal proposito l’art. 34bis del DPR 380/2001 dice che non costituiscono violazione edilizia il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
Inoltre, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela, rientrano nelle tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
La conformità urbanistica negli interventi superbonus 110%
Con la conversione in legge del D.L. Agosto, legge 120/2020, è stato introdotto il comma 13ter all’art. 119 della L. 77/2020 che, al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi, relativi alle parti comuni che beneficiano degli interventi, le asseverazioni sullo stato legittimo dei tecnici dovranno essere riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.
Ora, le parti comuni nei fabbricati plurifamiliari sono identificate nell’art. 1117 del Codice Civile, a titolo esemplificativo troviamo: fondazioni, muri maestri, pilastri e travi, tetti e i lastrici solari, le scale e relativi portoni d’ingresso e le facciate.
Per concludere, ne consegue, che per gli interventi di efficientamento energetico che riguardano esclusivamente le parti comuni del fabbricato (cappotto) necessitano della conformità urbanistica relativa ai soli prospetti. Nel caso in cui per ottenere il miglioramento di due classi energetiche occorressero anche degli interventi trainati (a servizio delle singole unità immobiliari) come finestre, caldaie o boiler la conformità urbanistica debba essere estesa anche alle singole unità immobiliari.
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Salve Geom. De Castro,
ho notato un suo commento sulla pagina SUPERBONUS 110%.
Il mio è uno studio di progettazione geologica operativo in tutto il territorio nazionale.
Nel caso in cui le potesse interessare un nuovo rapporto di collaborazione, trova di seguito i riferimenti.
email: geologo.guadagnano@gmail.com
cell: 3333658037
Una buona giornata,
FG